Dispositivi medici CE

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Dispositivi medici CE

DISPOSITIVI MEDICI CE.
INFORMAZIONI SULLA DETRAZIONE FISCALE.

 

I seguenti prodotti OVERBED: materasso FISIO, materasso ORTHOVER, materasso ERGO, cuscino posturale SITWELL, cuscino WELLNECK, cuscino MATILDE, cuscino GIORGIA, cuscino EVA, cuscino GAIA, supporto lombare LUMBARWELL, cuscino da seduta SANISIT, schienale FRESCHBACK;
sono classificati
Dispositivi Medici di Classe 1 in conformità agli standard richiesti dalle Direttive Europee 93/42/CEE e D.L. 24 febbraio 1997 – n. 46 (concernente i dispositivi medici) e 2001/95/ CE e D.L. 21 Maggio 2004 – n.1 72 (concernente la sicurezza generale dei prodotti immessi sul mercato). La qualifica di dispositivi medici di Classe 1 e la loro marcatura, permette ai prodotti sopra elencati di beneficiare della detrazione di imposta per spese sanitarie (art. 15 comma 1, lettera C del TUIR). Pertanto la spesa sostenuta per l’acquisto di tali prodotti potrà essere detratta come spesa sanitaria per un ammontare pari al 19% (per la parte che supera la franchigia di € 129,11 da applicarsi sull’ammontare complessivo di tutte le spese sanitarie sostenute) nella dichiarazione dei redditi che riguarda il periodo di imposta al quale si riferisce l’acquisto. 

Per usufruire di tale opportunità, è necessario fornire la seguente documentazione:

  1. Prescrizione su carta intestata del medico curante (e/o specialista) attestante la necessità dell’utilizzo dei prodotti sopra indicati.
  2. Fattura intestata al contribuente cui si riferisce la spesa o scontrino fiscale contenente i dati: natura, qualità e quantità dei beni acquistati e codice fiscale del destinatario.

Questa documentazione deve essere conservata con la dichiarazione dei redditi per almeno 5 anni.

Va sottolineato che il presupposto per la detrazione delle spese sostenute, deve essere riconducibile ad una patologia comprovata dalla prescrizione medica e attestante la necessità per la quale la spesa si è resa necessaria.

Per avere i materassi classificati come Dispositivi Medici di Classe 1, deve esserci sempre un nesso di causalità tra la patologia del contribuente e il prodotto, che deve essere compreso nell' elenco 2 del D.M. N° 332 del 27 Agosto 1999, emanato dal Ministero della Sanità.








 

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